Inquinamento Atmosferico - Normative Italiane
 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Normative Italiane

 

Normative italiane

 

In Italia il problema inquinamento è stato sempre affrontato anche se in modi assai differenti rispetto alle altre nazioni.

Prima di cominciare a trattare le normative precedentemente viste va ricordato che proprio quest’anno il 21 aprile 2004 è stato fatto un notevole passo in avanti verso la salvaguardia dell’ambiente.  «La Repubblica tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali». È questo il testo della riforma costituzionale approvata il 21 aprile 2004 dalla commissione Affari costituzionali della Camera, che inserisce tra i principi fondamentali della Costituzionale la tutela dell’ambiente. 

 

In commissione era giunta la riforma approvata dal Senato l'anno scorso che inseriva all'articolo 9 della Costituzione l'ambiente tra i beni tutelati dalla Repubblica, a fianco del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.

Naturalmente a questo notevole passo avanti verso una più chiara autoregolamentazione sono arrivate notevoli polemiche sia da parte di coloro che ritengono questa riforma troppo poco esplicita sia da parte di coloro che vorrebbero più tutele a favore delle industrie o dei cacciatori.

 

Il concetto fondamentale di questo testo  è racchiuso nel riferimento alla tutela dell'ambiente "anche nell'interesse delle future generazioni". Esso sottintende che ogni generazione gestisce e opera su ciò che la circonda tenendo conto che è un patrimonio che non gli appartiene ma che gli è dato in prestito dai propri figli». Ma oltre a ciò, il principio dell'interesse delle future generazioni, sottintende alcuni concetti fondamentali per gli ambientalisti: «si tratta dei principi della reversibilità - cioè che gli interventi devono poter essere reversibili - della responsabilità - chi inquina paga - di sostenibilità e di precauzione».

Con questa riforma bisogna ammettere che il nostro paese ha fatto un notevole passo in avanti, anche perché la maggior parte delle direttive europee sono difficili da recepire a causa degli onerosi costi che esse comportano.

L’Italia è stata la prima ad adottare un’autoregolamentazione di questo tipo diventando così un punto di riferimento a livello europeo e anticipando ciò che verrà inserito nella Costituzione europea.

 

 

Come accennato precedentemente i primi provvedimenti riguardanti l’inquinamento atmosferico risalgono al 1934. Proprio nel 1934 grazie ad un Regio Decreto vennero emanati due importanti articoli:

 

Art. 216 n.1264 del 1934;

Art. 217 n.1625 del 1934.

 

Il testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 agli articoli 216 e 217 regolamenta la possibilità dell’insediamento di un’azienda in una zona abitativa e a tal proposito suddivide le industrie a seconda della salubrità delle loro emissioni.

La valutazione soggettiva di ogni singolo caso è demandata all’Autorità comunale che ha il potere di deliberare relativamente ai nuovi insediamenti con riguardo alle emissioni in atmosfera.

 

Art. 217 TULS (r.d. 1265/34) – INDUSTRIE INSALUBRI

 

o       Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

o       Nel caso di adempimento il Sindaco può provvedere d’ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

 

Con un approfondimento più dettagliato su questa normativa è facile capire come il problema dell’inquinamento e della salubrità dell’aria era considerato un problema marginale visto che non si teneva alcun conto dell’impatto ambientale e dell’alterazione dell’ecosistema.

 

 

Le due norme che ancor oggi sono utilizzate nel settore dell’inquinamento atmosferico sono :


 

 Art. 844 del codice civile

 Art. 674 del codice penale

 

Per quanto riguarda il primo esso regola le immissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera e recita così:

 

Art. 844 cod. civ. – IMMISSIONI

 

         o       Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calorie, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi;

         o       Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

 

Come è ben visibile anche in questo articolo le leggi che regolamentavano le immissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera erano molto negative.

Nell’ultimo articolo è bene porre l’attenzione su due punti molto importanti: il primo riguarda l’impossibilità da parte del proprietario di un fondo di impedire la fuoriuscita di materiale inquinante; il secondo punto riguarda l’applicazione dell’articolo solo dopo previa valutazione dell’autorità giudiziaria senza fare riferimento a valori soglia ben definiti.

 

Per quanto riguarda il secondo articolo esso regolamenta il getto pericoloso di cose e recita così:

 

Art. 674 cod. pen. – GETTO DI COSE PERICOLOSE

 

         o       Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammendo fino a € 206.

 

        

Come si può notare da un’attenta valutazione di questo articolo il problema centrale è rivolto soprattutto al getto di cose e non all’immissione nell’aria di sostanze nocive. Per questo motivo la Corte Costituzionale nel 1985 si è pronunciata affermando che “la normativa contro l’inquinamento atmosferico ha per finalità la protezione della risorsa aria come bene  giuridico autonomo e delle persone che la respirano. I titolari delle industrie saranno perseguiti penalmente qualora anche una sola volta sprigionassero nell’aria sostanze  nocive”.

 

La prima vera legge atta a salvaguardare l’ambiente e in particolar modo l’atmosfera è stata la n. 615. A tale norma sono sottoponibili tutte le emissioni in atmosfera di qualsiasi tipo e provenienza purché atte ad alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria e costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini.

 

LEGGE 13 luglio 1966, n. 615 – “Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico”

 

L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge.

 

L’originalità e la particolarità di questa normativa fu la tripartizione delle fonti di inquinamento atmosferico, separando l’inquinamento da impianti termici, da quello dei veicoli e da quello industriale.

Questa legge resta attualmente in vigore solo per gli impianti termici poiché nuove leggi hanno regolamentato l’inquinamento  industriale e l’inquinamento provocato dai veicoli.

Una cosa molto positiva di questa legge è rappresentato dall’art. 20 che afferma che qualora fosse riscontrato l’immissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera “i trasgressori saranno puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 . Indipendentemente dal provvedimento penale, il prefetto può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento”.

 

Questa Legge ha costituito un notevole passo in avanti verso una più attenta salvaguardia del bene pubblico ATMOSFERA.