Inquinamento Acustico - Normative Italiane
 
INQUINAMENTO ACUSTICO - Normative Italiane

 

Normative italiane

 

L'approccio italiano alla regolamentazione dell'inquinamento acustico si basa su:
- norme giuridiche di carattere generale quali l'art. 844 del codice civile e l'art. 659 del codice penale in materia di immissioni di rumore e di disturbo delle occupazioni e riposo delle persone;
- norme legislative specifiche finalizzate a regolamentare le diverse sorgenti di rumore.

Immissioni e art. 884 del c.c.

 

L’art. 844, partendo dalla considerazione che il proprietario di un fondo non può in assoluto impedire determinate immissioni provenienti dal fondo del vicino, adotta il criterio della “normale tollerabilità” di esse, inteso come il limite della loro liceità.

Inoltre la norma prescrive che deve aversi riguardo anche alla “condizione dei luoghi”, introducendo così il concetto secondo il quale la “normale tollerabilità” è diversa a seconda che la zona sia industriale oppure rurale o cittadina. Ampia discrezionalità nell’applicazione della legge.

 

Art.659 c.p.

 

L’art. 659 c.p. rappresentava, fino a pochi anni fa, l’unico strumento repressivo utilizzabile per combattere l’inquinamento acustico.

Tale articolo è inserito nel codice penale tra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

Esso prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque determinato e cagionato con modalità espressamente e tassativamente determinate; l’altra, contemplata dal secondo comma, che punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autorità.

 

Perché possa realizzarsi la contravvenzione del primo comma, deve accertarsi in concreto il disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, mentre l’esercizio dei mestieri o professioni rumorose determina le sanzioni previste dal secondo comma prescindendo dall’effettivo disturbo, in quanto il reato si configura ogni volta che tali attività siano esplicate contravvenendo ai limiti imposti dai regolamenti o dagli altri provvedimenti adottati dall’autorità.

 

Con l'emanazione della legge quadro 447/95 sono stati definiti i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento da rumore. I comuni contro il rumore hanno l'obbligo di utilizzare due strumenti di particolare importanza definiti nella legge 447/95: la zonizzazione acustica (classificazione del territorio comunale in 6 classi in base ai livelli di rumore), il piano di risanamento acustico comunale.

 

Il comma 5 dell’art. 2 della legge quadro 447/95 sottolinea che i provvedimenti per la limitazione del rumore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Lo stesso comma 5 al punto d)  indica tra gli strumenti per la limitazione delle emissioni sonore (piani di risanamento), i piani dei trasporti urbani, extraurbani, piani urbani del traffico, la pianificazione e gestione del traffico stradale, aeroportuale e ferroviario e gli stessi strumenti di pianificazione e governo dell’assetto del territorio. In particolare, la legge 626/94 obbliga non solo ad usare materiali ed attrezzature già a norma, ma di valutarne anche il contesto laboratorio/lavorazione - uomo/macchina, al fine di evitare tutti i rischi possibili.

 

 

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale [Gazzetta ufficiale L 189 del 18.07.2002].

 

La presente direttiva mira a lottare contro il rumore cui sono esposte le persone nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore. Non si applica al rumore generato dalla persona esposta stessa, dalle attività domestiche o dal vicinato, né al rumore sul posto di lavoro o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.

 

Entro il 18 gennaio 2004 la Commissione presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento sulle misure comunitarie esistenti relative alle sorgenti di rumore nell'ambiente. Gli Stati membri raccolgono le mappe acustiche e i piani di azione. Trasmettono alla Commissione l'informazione contenuta nelle mappe acustiche e una sintesi dei piani di azione. Ogni cinque anni la Commissione pubblica una relazione di sintesi dei dati relativi alle mappe acustiche e ai piani di azione. La prima relazione sarà presentata il 18 luglio 2009.